Termine di impugnativa della delibera condominiale: per la sua interruzione è necessaria la tempestiva comunicazione alla controparte dell’istanza di mediazione.
Gli avvocati Francesca Pizzagalli e Nicola A. Maggio giovedì 23 aprile alle ore 12.30 interverranno alla diretta FB dalla pagina www.facebook.com/unaicscmilano con la relazione: Titolo “art. 1102 cod. civ. esperienze dirette”
Con una delle prime sentenze del 2020, la Corte d’Appello di Milano (App. Mi., sez. III civ., 27 gennaio 2020, rel. Piombo) ha statuito che l’istanza di mediazione (o la comunicazione di convocazione da parte dell’organismo) deve – per la sua tempestività – pervenire alla controparte (amministratore) nel termine di cui all’art. 1137 cod. civ.
Tale orientamento trova le sue ragioni in una interpretazione letterale dell’art. 5, sesto comma, D.Lgs 28/2010 dove si legge: «Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza». Ne consegue che, dalla lettera della norma, resta un onere della parte istante dare immediata comunicazione alla controparte dell’avvio della procedura di mediazione.
Nella motivazione della sentenza, infatti, si legge che «Non sembra possa validamente porsi in dubbio, peraltro, che l’onere della comunicazione (al fine anzidetto) della presentazione della domanda di mediazione incomba sulla parte che l’ha presentata, e non già sull’adito organismo di mediazione, come si evince in modo univoco dalla stessa formulazione della norma, che collega l’effetto interruttivo od impeditivo della decadenza al “momento della comunicazione alle altre pari”».
La Corte a supporto della propria argomentazione richiama un recente orientamento di legittimità sul rapporto tra domanda di equa riparazione ed istanza di mediazione «In tema di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, l’istanza di mediazione che preceda la relativa domanda interrompe, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 28 del 2010, il decorso del termine semestrale di decadenza di cui all’art. 4 della l. n. 89 del 2001 dal momento della sua comunicazione alle altre parti e non da quello del suo deposito» (V. Cass. civ., sez. II, 28 gennaio 2019, n. 2273).
Sul punto occorre rilevare che non tutti i Tribunali di merito sono orientati nello stesso modo; si legga ad esempio, in senso contrario: «Il termine decadenziale di trenta giorni previsto dalla legge ai fini della tempestività dell’azione ex art. 1137 cod. civ. relativa all’impugnazione della delibera dell’assemblea condominiale, subisce un’interruzione a seguito della proposizione dell’istanza di mediazione» (Trib. Sondrio, 25 gennaio 2019).
A parere di chi scrive, risulta condivisibile l’orientamento milanese, soprattutto se preso in esame nella prospettiva dell’amministratore (chiamato ai sensi dell’art. 1130 cod. civ. ad eseguire le delibere condominiale) e di una più celere gestione dell’edificio.
Infatti, la previsione di un termine perentorio (30 giorni) per l’impugnativa delle delibere condominiali assume un ruolo necessario per l’organizzazione della scansione cronologica di esecuzione delle decisioni assembleari. E’ doveroso, quindi, che l’amministratore abbia pronta conoscenza di un’eventuale impugnazione, così da valutare l’opportunità di quando eseguire la delibera.
Al contrario, individuare l’interruzione del termine di impugnativa nella sola comunicazione all’organismo mediazione del deposito dell’istanza, significherebbe spostare in un momento temporale successivo ed incerto (in quanto rimesso all’organizzazione dell’organismo di mediazione) la conoscenza da parte dell’amministratore dell’intervenuta impugnazione, con conseguente difficoltà organizzazione delle attività condominiali.
avv. Francesca Pizzagalli
avv. Nicola A. Maggio
Gli avvocati Francesca Pizzagalli e Nicola A. Maggio giovedì 23 aprile alle ore 12.30 interverranno alla diretta FB dalla pagina www.facebook.com/unaicscmilano con la relazione: Titolo “art. 1102 cod. civ. esperienze dirette”