
Obblighi antiriciclaggio e sanzioni per l’amministratore condominiale
Art. 49 – D.Lgs. 231/2007 – Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore:1. E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore ad euro tremila(*). |
In data 3 dicembre 2016, durante il convegno organizzato all’Ergife Palace Hotel, fra UNAI e la APS Luca Romano, ente morale riconosciuto, da me rappresentata, è stata sottoscritto un protocollo d’intenti ed il relativo disciplinare per la certificazione etica dell’amministra-tore di condominio, in adempimento a quanto sancito dal Dlgs 231/2007.
In previsione del suo accreditamento presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi della legge 4/2013, UNAI, a differenza di altre associazioni (ancora inadempienti ed in ritardo!) evidentemente, UNAI ha ritenuto opportuno, per se stesa e per i proprio iscritti, di procedere a questo importante passo.
Infatti, anche l’amministratore di condominio è tenuto agli adempimenti sanciti dal Dlgs 231/2007, in particolare in materia di “antiriciclaggio”, benché non sia tenuto a dotarsi di p.e.c. (posta elettronica certificata)
Ai tanti adempimenti che l’amministratore è già costretto a svolgere (in materia fiscale, di privacy, di sicurezza etc.), sembrerebbero doversi aggiungere anche quelli previsti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, numero 231, in materia di antiriciclaggio: obbligo di adeguata verifica della clientela (articolo 17 del Dlgs 231/2007); obbligo di astensione (articolo 23 del Dlgs 231/2007); obbligo di segnalazione delle operazioni sospette etc.. Ed infatti – salvo chiarimenti da parte del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) – l’articolo 12 del richiamato Decreto Legislativo 21/11/2007, n. 231, dispone, quanto agli obblighi per i professionisti, che <<ai fini del presente decreto per professionisti si intendono:
- a) i soggetti iscritti nell’albo (dei ragionieri e periti commerciali, nell’albo) dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro;
- b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in materia professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- c) i notai e gli avvocati…>>.
La disposizione – pur essendo congegnata caoticamente – sembra voler accollare gli adempimenti in materia di antiriciclaggio in generale a tutti i professionisti che si occupino di contabilità, a qualunque livello e titolo (“…ogni altro soggetto…e altri soggetti…attività in materia di contabilità…”).
Si tenga anche presente che l’attività di amministratore di condominio costituisce oggi, a tutti gli effetti, una “professione”, ancorché non organizzata in ordini o collegi. Ed infatti, l’articolo 1 della Legge 14/01/2013, n. 4 – recante <<disposizioni in materia di professioni non organizzate>> – ha disciplinato, con decorrenza dal 10 febbraio 2013, tutte le attività intellettuali (non organizzate in ordini e collegi), sino ad ora prive di una specifica disciplina, tra cui anche quella di amministratore di condominio. In particolare, per l’articolo 1, comma 2, della richiamata Legge 4/2013, per “professione” si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del Codice Civile.
Va da sé che, in tale contesto, il professionista iscritto ad un Ordine (per esempio un commercialista) che svolga anche attività di amministratore di condominio, si ritiene, potremmo dire a maggior ragione, tenuto agli adempimenti antiriciclaggio.
La rilevanza pratica è notevole. Ed infatti, l’amministratore di condominio – che è anche un contabile – può vedersi spesso costretto a gestire operazioni sospette: esemplificativamente si pensi all’ipotesi in cui un condomino abbia più unità immobiliari in un condominio e provveda, ancorché nei limiti delle norme sulla tracciabilità, al versamento delle spese condominiali sempre “in contanti” o al fornitore del condominio che pretenda sempre pagamenti in contanti etc.
LE NOVITA’ INTRODOTTE, CON LA LEGGE DI STABILITA’ PER IL 2016, AL D.LGS. 231/07
Con effetto dal 1° gennaio 2016, le soglie nell’utilizzo del denaro contante, sono passate da euro 1.000 a euro 3.000.
La nuova soglia è contenuta all’interno della di Legge di Stabilità, varata dal Governo e va ad aggiornare l’ondivaga ma costante tendenza nel nostro Paese a ritoccare il limite minimo, partito con un tetto piuttosto estensivo di 12.500 euro per poi diminuire o aumentare nuovamente in base alle decisioni dei governi in carica, fino appunto al precedente limite minimo dei mille euro.
Questo nuovo innalzamento della soglia per l’utilizzo del contante nasce dall’interpreta-zione dei dati statistici che non troverebbe un’adeguata connessione tra limite all’utilizzo del contante e una lotta concreta all’utilizzo di denaro riciclato o utilizzo in attività strettamente connesse all’evasione fiscale, ma soprattutto dalla volontà di incrementare maggiormente i consumi, permettendo un accesso agli stessi anche a chi predilige l’utilizzo di denaro contante magari perché “unbunked”, ovvero totalmente estraneo al circuito degli intermediari abilitati, adeguando così l’Italia alle soglie utilizzate nei mercati dei paesi competitor.
CONTANTE A EURO 3000 E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
Per quanto riguarda strettamente la materia dell’antiriciclaggio questa novità sulla soglia dei 3000 euro all’utilizzo del contante diventa snodo fondamentale anche per i professionisti poiché dal primo gennaio 2016 cambia la soglia oltre la quale inviare la comunicazione sulla violazione nell’utilizzo del contante, da parte dei clienti, quando i professionisti ne hanno notizia.
Infatti, si ricorda che ai sensi dell’art. 51, il professionista destinatario (e non solo Avvocati e Commercialisti, come si è portati a pensare!) i quali, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, abbiano notizia di infrazioni alle disposizioni sulla limitazione nell’utilizzo del denaro contante, hanno l’obbligo si riferirne entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti.
Con la novità in questione, il limite dei pagamenti in contanti dal 1 gennaio 2016 è passato a 2.999,99 euro per le seguenti operazioni:
- trasferimento di Contanti
- trasferimento di Libretti di Deposito e di Titoli al Portatore;
- libretti bancari di Deposito al Portatore, libretti di deposito al portatore emessi dalle Poste.
Rimangono, invece, legate alle vecchie soglie di euro 999,99 sia le operazioni di money transfer che gli assegni, e per quanto attiene agli assegni postali, bancari e circolari, nonché sui vaglia postali e cambiari, se di importo pari o superiore a 1.000,00 euro, è obbligatorio indicare il nominativo o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Vale la pena di ricordare che sono vietati i pagamenti di contanti oltre la soglia di euro 2.999,00 anche quando sono effettuati con più movimentazioni inferiori alla soglia ma che si configurano come artificiosamente frazionati. Infatti una operazione frazionata è “un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.
PRELIEVI PER CONTANTE DAL PROPRIO CONTO CORRENTE O DAL CONTOCORRENTE DI UN CONDOMINIO AMMINISTRATO
Affrontiamo adesso l’argomento dei prelievi di denaro contante dal proprio conto corrente e della nuova presunzione fiscale contro i contribuenti che prelevano oltre i limiti.
Una norma, contenuta in uno degli emendamenti di modifica al Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017, precisamente il DL 193/2016 (quello del condono Equitalia per intenderci), stabilisce nuovi limiti alle operazioni che le imprese possono effettuare sul proprio conto corrente oltre i quali scattano i controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Vediamo di cosa si tratta in dettaglio.
Fino ad oggi la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti ha previsto solo un limite all’USO del contante.
Ora, l’articolo 7-Quater, del Decreto Fiscale 193/2016 collegato alla Legge di Bilancio 2017, contiene nuovi limiti sui prelievi in contanti dal conto corrente oltre il quale scatta la presunzione di evasione.
Le nuove soglie di prelievo sul conto corrente 2017 chi riguardano?
- Riguardano Tutte le imprese, imprenditori, commercianti, artigiani, etc.
Ad essere esclusi dalle nuove soglie 2017, sono i professionisti, in quanto per loro è in vigore una sentenza della Corte Costituzionale 228/2014 che li esclude dal regime stringente su pagamenti e prelievi e l’eliminazione, per essi, della presunzione di evasione fiscale relativa ai loro compensi in riferimento ai conto correnti bancari e postali e ai versamenti Per i titolari di reddito di impresa, invece, viene indicato un parametro quantitativo.
Le soglie oltre le quali scattano i controlli sono:
- Prelievi conto corrente superiori a 1.000 euro al giorno;
- Prelievi conto corrente oltre 5.000 euro al mese.
In virtù dell’esclusione dei professionisti si potrebbe pensare che la questione non ci riguardi. In realtà, se il professionista “amministratore di condominio” opera mediante una srl o altro tipo di società, il limite (e le sanzioni) si applicano anche a lui!
ALLEGATO
In merito a “ Soluzioni interpretazioni ed approfondimenti di quesiti in materia di adempimenti antiriciclaggio dei professionisti”, Riporto, di seguito, la risposta data da Vito Dulcamare e Massimiliano De Bonis su www.commercialistatelematico.com nella rubrica F.A.Q.
QUESITO n. 13: I pagamenti delle rate di oneri condominiali da parte dei condomini nonché il riversamento degli incassi effettuato nei confronti del condominio ad opera del soggetto incaricato alla riscossione, sono operazioni che soggiacciono alle limitazioni vigenti circa l’utilizzo di denaro contante? |
Le transazioni finanziarie regolate nell’ambito delle gestioni condominiali, ai fini della normativa antiriciclaggio sulla limitazione della circolazione del contante, rappresentano una peculiarità meritevole di approfondimento.
Nel mentre, infatti, non v’è dubbio che ogni movimentazione economica riferita ai rapporti contrattuali e commerciali intercorrenti tra il condominio ed i fornitori dei beni e servizi allo stesso erogati rientrino nella generalità delle transazioni vincolate al rispetto della normativa, non altrettanto si può sostenere con la medesima certezza con riferimento alle operazioni inerenti l’approv-vigionamento delle risorse finanziare necessarie al funzionamento dei servizi comuni.
Ciò in quanto la natura stessa del condominio non è assimilabile ad altre tipologie di soggetti ordinariamente coinvolti nelle consuete movimentazioni finanziarie.
Nell’ambito dei rapporti condòmini/condo-minio, la regolazione delle provvidenze economiche viene, per prassi diffusa, soventemente effettuata per contanti (al fine di assicurare la liquidità utile a sopperire alle piccole e frequenti esigenze quotidiane). Conseguentemente, è opportuno trovare adeguata risposta ai seguenti quesiti applicativi:
- Se sia possibile per il singolo condomino effettuare pagamenti per contanti oltre la soglia limite di euro 999,99 (*[1]);
- Se il pagamento di più rate di oneri, singolarmente inferiori al limite di Euro 1.000,00 ma complessivamente eccedenti tale soglia, possa essere effettuato per contanti;
- Se il riversamento degli incassi, effettuati dall’incaricato alla riscossione degli oneri, debba soggiacere alle medesime limitazioni vigenti.
Preliminarmente, si ritiene opportuno riesaminare il disposto legislativo, contenuto nell’art. 49 del D.Lgs. 231/2007:
Art. 49 – D.Lgs. 231/2007 Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore 1. E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille. |
La lettura dell’articolo 49 del D.Lgs. n.231/2007, ci conduce innanzitutto a riflettere sulla portata della norma, ovvero comprendere se il Condominio possa rientrare a tutti gli effetti nel suddetto ambito applicativo.
La natura giuridica del condominio rappresenta in realtà un aspetto da sempre oggetto di ampia discussione da parte della dottrina, alimentata altresì da interventi giurisprudenziali contrapposti. Il codice civile, infatti, non fornisce alcuna definizione del condominio, limitandosi unicamente a disporne la disciplina di funzionamento, né la recente riforma, operata dalla L. 220/2012 ed entrata in vigore il 18/06/2013, ha apportato l’auspicabile intervento chiarificatore. Dobbiamo pertanto affidarci alla prevalente giurisprudenza, che in più occasioni ha ribadito che l’istituto del condominio non rappresenta alcuna tipologia di soggetto giuridico dotato di propria personalità, ma un semplice ente di gestione.
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE Sentenza 17 febbraio 2012, n.2363 …configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini…. |
La disciplina tributaria, viceversa, attribuisce piena soggettività fiscale a tale “ente di gestione”, includendolo tra i soggetti tenuti ad iscriversi all’anagrafe tributaria, ed ancor più a detenere lo “status” di sostituto di imposta.
Art. 23 – D.P.R. 600/1973 Ritenute sui redditi di lavoro dipendente 1. Gli enti e le società indicati nell’articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell’articolo 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonché il condominio quale sostituto d’imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all’articolo 48 dello stesso testo unico, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa… |
In sostanza, nel nostro attuale ordinamento, il condominio possiede una distinta personalità fiscale ma non una soggettività giuridica, pur rappresentando un centro d’imputazione di interessi (e di rapporti giuridici) distinto da quello dei suo componenti.
Ai fini della normativa antiriciclaggio, infine, è da segnalare la posizione evidenziata dall’U.I.C. in occasione di un incontro formativo con gli Ordini professionali.
Risposte U.I.C. 23 marzo 2007 Videconferenza Italia Oggi Domanda A seguito del correttivo al D.M. 141 gli amministratori di condomini delegati “professionalmente” alla tenuta della contabilità dei condomini, rientrano fra i soggetti sottoposti agli obblighi di identificazione e registrazione e segnalazione delle operazioni sospette?…. In analogia a quanto precisato per gli amministratori di società ed enti, esclusi dagli obblighi antiriciclaggio in quanto organi interni alla stessa società ed ente, si può attendi-bilmente sostenere che l’ammini-stratore di condominio sia un organo di tale figura giuridica, ed in quanto tale escluso dagli obblighi. Del resto, l’avviso contrario porterebbe alla conclusione irrealistica che l’amministra-tore dovrebbe segnalare come sospetta la stessa sua attività nel mentre provvede ai pagamenti dovuti ai fornitori. |
Tuttavia, contrariamente a quanto frettolosamente interpretato da alcuni autori della stampa specializzata, l’intervento di cui sopra non esclude l’intero istituto del condominio dall’osservanza della normativa antiriciclaggio, ma esonera esclusivamente la figura dell’amministratore dagli obblighi di identificazione della clientela.
Nonostante l’ambiguità interpretativa riguardante la soggettività del condominio, lo specifico quesito può essere risolto grazie all’interpretazione resa dallo stesso MEF (e ripresa anche dalla Circolare della G.d.F. n 83607/2012) secondo la quale “la violazione si realizza quando il trasferimento intercorre fra soggetti diversi, costituenti distinti centri di interesse”.
Non v’è dubbio alcuno che condòmini e condomìni raffigurino centri di imputazione di interessi distinti, pertanto le relative transazioni configurano operazioni pienamente rientranti nell’applicazione normativa della limitazione alla circolazione del contante e degli altri titoli trasferibili.
Versamento in contanti sul c/c intestato al Condominio
L’art. 1129 del Codice Civile, nella sua versione “post-riforma” in vigore dal 18 giugno 2013, prescrive l’obbligo di far transitare gli incassi del condominio su un c/c dedicato intestato al Condominio.
Il Mef si è preoccupato di precisare, in risposta ad un quesito alquanto banale, che il versamento di contanti “oltre soglia”, effettuato sul c/c intestato al Condominio, non rappresenta violazione della disciplina sull’utilizzo del contante.
Tale chiarimento difatti, oltre ad essere superfluo (è palesemente noto che la transazione effettuata con uno dei soggetti del sistema finanziario – in questo caso Istituto Bancario o Poste Italiane – non rappresenti operazione soggetta ad alcun limite), costituisce un suggerimento applicativo di difficile attuazione pratica, in considerazione del fatto che il versamento di contante su un conto corrente è una operazione che resta nella esclusiva disponibilità del titolare del c/c (o del firmatario). Salvo pertanto che non venga contemplato nel contratto bancario una multi-procura nominativa per tutti i condomini, tale procedura, per quanto corretta, rappresenta solo una possibilità “virtuale”.
Appurata la piena operatività del limite di euro 999,99 consentito per la regolazione in contanti dei debiti condominiali, è il caso di affrontare la disciplina applicabile al successivo “passaggio di consegna” degli incassi che l’incaricato alla riscossione realizza singolarmente per importi inferiori al limite, ma che assommano ad importi certamente ben superiori alla soglia massima al momento di riversare gli stessi all’Amministratore del condominio od al soggetto dotato di procura per il successivo versamento nei conti bancari del condominio.
Riscossione affidata all’Amministratore del Condominio
Nell’ipotesi in cui l’incarico della riscossione degli oneri sia affidata direttamente all’Amministratore del Condominio, ed il medesimo sia altresì autorizzato ad operare sui conti bancari intestati al condominio, il versamento di contanti da questi effettuato anche oltre il limite di euro 999,99 non rappresenta una operazione illecita.
Resta, tuttavia, in caso di richiesta da parte della banca o della posta, qualora l’importo del versamento di contanti sia superiore ad euro 2.500,00, l’eventuale dichiarazione da fornire concernente la provenienza di eventuali banconote di grosso taglio (banconote da euro 200 e da euro 500), il che deve indurre l’Amministratore, o chi per lui, a tenere memoria della provenienza di tali banconote
Riscossione affidata al portiere/custode dipendente del Condominio
Anche nel caso in cui la riscossione sia affidata al portiere o custode, purché dipendente del condominio, si ritiene possa essere consentito il passaggio di contante anche per importi superiori ad Euro 999,99(*) nei confronti dell’amministratore o di altro soggetto autorizzato ad operare sui conti bancari intestati al condominio, in quanto l’attività del dipendente è funzionale a quella del condominio ed è equiparabile a quella dell’addetto di un esercizio commerciale che rimette l’incasso periodico al soggetto giuridico dal quale dipende.
Difatti la funzione di esazione è una delle attività contemplate nel CCNL relativi ai “proprietari di fabbricati” e per la quale è prevista anche l’erogazione di una specifica indennità.
Riscossione affidata a soggetti terzi
Altra casistica frequente è rappresentata dall’affidamento dell’incarico alla riscossione degli oneri condominiali, a soggetti che non siano alle dirette dipendenze del Condominio quali:
- Custodi o guardie giurate dipendenti da soggetti terzi che svolgono il servizio in appalto (ad esempio personale distaccato presso il condominio ma dipendente da agenzie di vigilanza);
- Consulenti esterni (ad esempio un professionista all’uopo incaricato);
- Lavoratori non regolarizzati.
Qualora intervenga l’interposizione di tali tipologie di soggetti tra condomino e condominio, il divieto di trasferimento di denaro contante od altri mezzi di pagamento non tracciabili, per importi pari o superiori ad Euro 1.000,00(*), opererà pienamente.
In tali casi sarà pertanto necessario far transitare il contante su di un conto intestato al soggetto terzo, e regolare la successiva transazione con strumenti di pagamento tracciabili.
Pagamento cumulativo di rate singolarmente inferiori al limite
Il pagamento cumulativo per importi pari a superiori ad Euro 1.000,00, ma relativo ad una pluralità di rate singolarmente inferiori a detto limite, si ritiene possa essere consentito qualora l’importo delle singole rate risulti chiaramente dalla quietanza o dalla ripartizione indicata nel preventivo/rendiconto condominiale. A tale conclusione si può pervenire per interpretazione analogica della precisazione del Mef in occasione della manifestazione “Telefisco 2012”
Quesito Possono essere pagate in contanti nella stessa data più fatture di uno stesso fornitore ciascuna di importo inferiore ai mille euro? Risposta In presenza di più fatture, è possibile il pagamento in contanti quando ciascun trasferimento, collegato alla singola fattura, è inferiore alla soglia dei 999,99(*) euro. |
Conclusioni
Le rate di oneri condominiali non possono essere regolate per contanti qualora siano singolarmente superiori al limite di euro 999,99(*).
Il riversamento in contanti degli incassi di oneri condominiali effettuato dai soggetti incaricati alla riscossione devono parimenti rispettare il limite di legge salvo che gli stessi non siano realizzati da soggetti in rapporto di dipendenza con il condominio.
E’ il caso di ricordare che qualora l’incasso venga effettuato per contanti dall’ammi-nistratore, a cura dello stesso, l’importo deve comunque essere fatto transitare sul conto corrente condominiale.
(*) La legge di stabilità per il 2016 ha elevato da 1.000,00 ad euro 3.000,00 il limite all’uso del contante, sicché, a decorrere dal primo gennaio 2016, è data la possibilità di pagare in contanti fino ad €. 2.999,99