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Gestione del rischio amianto in condominio: responsabilità dell’Amministratore

Claudio Turci

Avvocato del Foro di Roma - Consulente del Centro Studi Condominiali di Roma - Membro del Servizio di Consulenza Nazionale UNAI

      E’ obbligo dell’Amministratore ai sensi del D.M. 6/9/94 individuare la presenza di materiali contenenti amianto (MCA) in un edificio, al fine di eseguire misure di controllo e applicare la corretta gestione del rischio.
Decisivo anche l’avvio dell’attività di censimento e mappatura da parte dell’Amministratore per la tutela dei condomini.

 

La determinazione quantitativa e l’individuazione qualitativa dei materiali di amianto sono obbligatorie al fine di valutarne e quindi gestirne la capacità di rischio. L’obbligo di bonifica, tuttavia, non è un obbligo “a prescindere”, ma prevede che vi sia la necessità di intervenire nel rispetto del D.M. 6/9/94.

In materia di amianto, l’amministratore di condominio è soggetto a specifici obblighi in base al ruolo da esso ricoperto, perciò risulta opportuno specificarne le differenze: in qualità di amministratore di condominio, è obbligato al rispetto della legge quadro L.257/92 relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto e al successivo D.M. 6/9/94, oltre al rispetto degli obblighi in capo al committente per l’affidamento di lavori di bonifica, definito dal titolo IV del D.lgs. 81/2008 (cantieri temporanei). Quando l’amministratore ricopre anche  il ruolo di datore di lavoro (ad esempio nei confronti del portiere), è obbligato al rispetto, oltre agli obblighi precedenti, anche del D.lgs. 81/08 nel suo complesso. In questa ipotesi, la legge impone la valutazione di tutti i rischi, anche se la presenza di amianto costituisca una mera possibilità. Ciò stante, la valutazione va effettuata ogni qualvolta si verifichino modifiche che possano comportare un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori alle polveri provenienti da MCA.

Gli obblighi a carico amministratore del condominio (o del proprietario in caso di proprietà privata) si configurano nelle seguenti attività e rispetto delle specifiche normative:

  • Censimento e mappatura, ossia l’individuazione dei Materiali Contenenti Amianto (MCA) all’interno dello stabile. In questa fase, l’amministratore si dovrà avvalere di un tecnico abilitato per compilare l’apposita scheda tecnica. Per ottemperare a tali obblighi non è prevista alcuna approvazione assembleare, trattandosi di obblighi di legge. Tuttavia, in caso di presenza di materiali contenenti amianto, l’amministratore è tenuto ad informare immediatamente l’assemblea dei condomini. I riferimenti di legge che impongono l’obbligo di individuare l’amianto sono: punto 1 del D.M. 6/9/94 per la localizzazione e caratterizzazione dell’amianto nelle strutture edilizie e art. 248 D.lgs. 81/2008 per l’individuazione della presenza di amianto. Qualora l’amministratore svolga anche il ruolo di Datore di Lavoro negli edifici della proprietà: art.12 comma 5 L. 257/1992, riguardante l’obbligo per i proprietari di immobili di comunicare la presenza di amianto floccato o in matrice friabile alle Unità Sanitarie Locali;
  • Valutazione del rischio, necessaria se durante la fase precedente sia emersa la presenza di MCA all’interno dell’edificio, a tutela sia del personale dipendente sia degli occupanti. Fase, il cui riferimento normativo è ravvisabile al punto 2 dell’allegato al D.M. 6/9/94, “Valutazione rischio amianto per gli occupanti dell’immobile”;
  • Manutenzione e controllo, da attuare quando è stata riscontrata la presenza di amianto nel condominio, definendo le misure procedurali e organizzative idonee (punto 4 dell’allegato al D.M. 6/9/94 “Programma di controllo dell’amianto in sede”) e comunicando a occupanti e prestatori d’opera la presenza di amianto nello stabile (art. 26 comma 1 lett. b, del D.lgs. 81/2008, “Informativa sui rischi nei contratti d’appalto”).
  • Applicazione delle normative applicabili nei cantieri di bonifica amianto.

 

News Giuridica
Cass. civ. Sez. VI – 2 Ordinanza, 09/06/2017, n. 14530 (rv. 644621-01) – B. c. L
In riferimento alle obbligazioni assunte dall’amministratore, o comunque, nell’interesse del condominio, nei confronti di terzi – in difetto di un’espressa previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, trattandosi di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, e perciò divisibile, vincolando l’amministratore i singoli condomini nei limiti delle sue attribuzioni e del mandato conferitogli in ragione delle quote, in conformità con il difetto di struttura unitaria del condominio – la responsabilità dei condomini è retta dal criterio della parziarietà, per cui le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio si imputano ai singoli suoi componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 c.c. per le obbligazioni ereditarie. (Rigetta, TRIBUNALE LANCIANO, 17/08/2015)
FONTI: CED Cassazione, 2017
Quotidiano Giuridico, 2017
difensore legalmente esercente.
FONTI
Massima redazionale, 2017

 

Le inadempienze agli obblighi di legge comportano sanzioni, sia di carattere amministrativo che in ambito penale, a carico dei soggetti coinvolti, ovvero a carico dell’amministratore di condominio.

Ai fini pratici, il D.M. 6/9/94 alla Tabella 1, individua i materiali contenenti amianto che sono presenti negli edifici. Tali materiali possono essere divisi in tre macro categorie:

  • materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola;
  • rivestimenti isolanti di tubi e caldaie;
  • una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densità (cemento-amianto), pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili. I materiali in cemento-amianto, soprattutto sottoforma di lastre di copertura, sono quelli maggiormente diffusi.

Tuttavia, la potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende, strettamente, dall’eventualità che siano rilasciate fibre aerodisperse nell’ambiente, che possano essere inalate dai condomini. Il criterio più importante per individuare il grado di pericolosità dell’amianto è valutare la friabilità dei materiali. Pertanto, in base alla friabilità, i materiali contenenti amianto possono essere classificati come:

  • matrice friabile: materiali che possono facilmente sbriciolarsi o ridursi in polvere con la semplice pressione manuale.  In tal caso l’amministratoredeve comunicare all’Asl competente la presenza in condominio del suddetto materiale (pena una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 2.582 a euro 5.164, ex art. 12, comma 5 L. 257/92);
  • matrice compatta: materiali duri che possono sbriciolarsi o ridursi in polvere con il solo impiego di attrezzi meccanici (trapani, frese, etc.). Se l’amianto-compatto è in buono stato, di norma, l’amministratore non ha l’obbligo di comunicazione. Tuttavia, se sono presenti condizioni di degrado, egli è obbligato a richiedere un’ispezione con annessa valutazione del rischio, avvalendosi di un tecnico.

In altre parole, la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Solo in caso di manomissione del materiale esiste un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Ergo, se il materiale viene danneggiato a seguito di interventi di manutenzione o per vandalismo, si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale. Analogamente, se il materiale è in cattive condizioni, o se è classificabile come altamente friabile, vibrazioni dell’edificio, correnti d’aria e movimenti di soggetti e macchine, possono causare il distacco di quelle fibre legate debolmente al resto del materiale.

Per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto dei condomini presente nell’edificio sono utilizzabili due criteri, ex punto 2 del D.M. 6/9/94:

  • l’esame delle condizioni dell’installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre dal materiale;
  • la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all’interno dell’edificio, il cosiddetto, monitoraggio ambientale (punto 5.11 del D.M. 6/9/94).

In fase d’ispezione visiva dell’installazione, devono essere attentamente valutati:

  • tipo e condizioni dei materiali;
  • fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado;
  • fattori che influenzano la diffusione di fibre e l’esposizione degli individui.

 

News Giuridica
Cons. Stato Sez. IV, 15/05/2017, n. 2298
Regione Veneto c. Sev s.r.l. Servizio Ecologico Veneto e altri
Per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto il Legislatore ha dettato un regime speciale (d.P.R. 8 agosto 1994), derogativo delle norme ordinarie in materia di gestione dei rifiuti; tale regime è rimasto in vigore nelle sue componenti essenziali anche dopo la riforma di cui al d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e costituisce una regolamentazione specifica della materia rispetto alla quale non determinano modifiche o integrazioni le disposizioni di carattere generale concernenti la competenza degli enti territoriali in materia anche ambientale (Riforma della sentenza del T.a.r. Veneto, Venezia, sez. III, n. 309/2016).
FONTI: Massima redazionale, 2017

 

Pertanto, il tecnico preposto, a chiusura della valutazione, provvede alla stesura di una relazione in cui viene descritto il processo d’indagine,  le risultanze e le successive attività applicabili.

La scheda di sopralluogo, come da Allegato 5 D.M 6/9/94, dovrà essere compilata separatamente per ciascuna area dell’edificio in cui sono presenti materiali contenenti amianto. I fattori considerati devono consentire di valutare l’eventuale danneggiamento o degrado del materiale e la possibilità che il materiale stesso possa deteriorarsi o essere danneggiato. Come stabilito al punto 2 del D.M 6/9/94, le situazioni che si possono delineare in base agli elementi raccolti per la valutazione sono le seguenti:

  • materiali integri non suscettibili di danneggiamento (per le caratteristiche proprie del materiale o del tipo di istallazione, di difficile accesso agli occupanti etc.);
  • materiali integri suscettibili di danneggiamento (situazione di rischio potenziale poiché, sebbene il materiale si presenti in buone condizioni, è probabile che possa essere danneggiato in futuro: es. esposto a fattori di deterioramento, danneggiabile dagli occupanti);
  • materiali danneggiati (es. materiali a vista che si presentino danneggiati per azioni umane o deterioramento, o friabili e collocati in prossimità di sistemi di ventilazione).

Alle prime due categorie di materiale corrisponde poi un tipo di intervento che è configurabile nell’obbligo di predisporre il programma di controllo e manutenzione, mentre per l’ultima categoria si prevede un tipo di intervento che dipende dal danno: se il danno è limitato, è possibile il restauro, l’eliminazione delle cause e il successivo programma di controllo e manutenzione, se altrimenti, il danno è esteso è raccomandato l’intervento di bonifica.

Le tecniche di bonifica vengono individuate dal DM 6/9/94 al punto 7a in incapsulamento, sopracopertura e rimozione.

In merito all’onere di pagamento delle spese per le procedure di bonifica, per quanto di nostro interesse, nel condominio la spesa spetta ai condomini in base alle tabelle millesimali (ex art.1118 c.c.), ad eccezione dell’isolato caso in cui l’amianto sia stato installato in seguito all’entrata in vigore dei divieti di legge, che prevede la possibilità di rivalsa dei condomini nei confronti della ditta costruttrice.

Per deliberare le opere di bonifica è necessaria la maggioranza semplice dei partecipanti all’assemblea per i piccoli interventi (manutenzione ordinaria), mentre è richiesta la maggioranza ex art. 1136 co. 2 c.c. per le bonifiche di grossa entità.

Nel caso risultasse necessario l’intervento su manufatti delle parti comuni, occorre rivolgersi ad una ditta specializzata iscritta all’albo nazionale Gestori Ambientali nella categoria 10. L’amministratore interpellerà una o più ditte per il preventivo dei lavori ed in seguito, dovrà chiedere alla Asl l’autorizzazione a procedere alla rimozione del materiale. Di norma le ditte procedono con incapsulamento e ad impacchettamento dell’amianto per poi smaltirlo nelle apposite discariche secondo le modalità previste dalla legge.

Occorre, in ultima analisi, considerare il quadro normativo europeo. Il Comitato economico e sociale, nel parere 2015/C/251, ha chiarito che, quale obiettivo primario dell’Unione Europea, la rimozione definitiva dell’amianto da tutti gli edifici, le tubazioni, i macchinari e gli impianti presenti nei territori degli stati membri debba avvenire entro il 2032. Il raggiungimento di tale risultato dovrà essere realizzato attraverso la predisposizione di specifici piani di azione da parte degli stati membri e con il coordinamento dell’Unione Europea. Nel suddetto parere il Comitato, tenuto conto degli ingenti costi necessari per lo smaltimento dell’amianto, auspica l’istituzione di fondi europei destinati a tal fine. Viene affrontato anche il problema delle discariche di rifiuti contenenti amianto che, secondo il Comitato economico e sociale, rappresentano solo una soluzione temporanea al problema: obiettivo a lungo termine è la ricerca di tecnologie sostenibili per la distruzione, il riciclaggio sicuro e lo smaltimento di tali rifiuti.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • Legge quadro L.257/92
  • M. 6/9/94
  • lgs. 81/08
  • Codice civile: art.1117 e ss
  • 221/2015 (art.56)
  • 2015/C/251


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