
Responsabilità del condominio per danno da ascensore difettoso
I recenti arresti giurisprudenziali, anche di Cassazione, circa le responsabilità per i danni provocati dal malfunzionamento di ascensori |
Prendere l’ascensore può talvolta rivelarsi insidioso. Potrebbe accadere, ad esempio, che dopo l’apertura delle porte il dispositivo non sia a livello oppure che il viaggio si dimostri più turbolento del previsto.
Il caso non è puramente teorico, come dimostrato dai numerosi e recenti provvedimenti giurisprudenziali.
Recente pronuncia sul tema è quella della quarta sezione penale della Corte di Cassazione, n. 26581/2016.
I Giudici hanno accolto il ricorso promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, contro la sentenza con la quale il Giudice di Pace aveva assolto gli imputati dal reato di lesioni colpose riportate da una donna nell’uscire dall’ascensore condominiale a causa del dislivello tra il piano di calpestio dell’ascensore e il piano terra ove costei era arrivata: dislivello dovuto a malfunzionamento dell’impianto, ed in specie alla cattiva manutenzione dello stesso, ascritta agli imputati nelle loro rispettive qualità.
Per il collegio, la motivazione della sentenza impugnata che aveva dichiarato inattendibili numerosi elementi probatori, appariva carente.
Motivava infatti, la Suprema Corte che vi erano state in precedenza diverse segnalazioni di guasto dell’impianto con interventi che avevano condotto al fermo dell’ascensore stesso e che era risultato che il problema che si verificava spesso proprio in corrispondenza della fermata del piano ove avvenne l’incidente. Ad avviso della suprema Corte, il fatto che, a fronte di ciò, è emerso che l’infortunio fu occasionato proprio da un malfunzionamento dell’impianto pone interrogativi sulla corretta manutenzione dello stesso, interrogativi ai quali la sentenza impugnata non ha fornito risposte, se non evocando il rispetto formale della normativa di settore.
In definitiva, ad avviso della Corte non è risultato chiarito se gli imputati, nella rispettiva qualità e posizione di garanzia, abbiano o meno posto in essere i necessari interventi manutentivi, e quali potrebbero essere state le cause del difetto di funzionamento dell’impianto che cagionò l’infortunio.
Risposte che, per la Cassazione, dovrà dare questa volta il giudice del rinvio.
Ad una conclusione analoga, aderente alla decisione della Cassazione, era giunto anche il Tribunale di Larino, con una sentenza depositata in epoca antecedente, il 7 maggio del 2016.
Il giudice aveva affrontato il caso di alcuni inquilini di un appartamento, vittime di un ascensore impazzito: il mezzo aveva prima raggiunto rapidamente il secondo piano, bloccandosi e riprendendo poi la discesa in maniera brusca, arrestandosi poi definitivamente tra il primo e il secondo piano, con conseguente intervento dei Vigili del fuoco per liberare i passeggeri.
Per costoro era stato poi necessario ricorrere alle cure del pronto soccorso a causa di lesioni subite, trauma distorsivo del rachide cervicale, trauma distrattivo della regione lombare.
Considerata che l’insidia proveniente dall’ascensore non era stata né segnalata né visibile, gli inquilini avevano ricorso ex art. 2051 c.c. per danno cagionato dalle cose in custodia.
News LegislativaSegnaliamo quanto previsto in materia di videosorveglianza (per fini di sicurezza urbana e altre finalità di interesse pubblico) dal decreto legge 14/2017, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito, con modificazioni, dalla legge aprile 2017, n. 48.In particolare l’art. 7 (“Ulteriori strumenti e obiettivi per l’attuazione di iniziative congiunte”), comma 1-bis prevede ora che:“Al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, nonché per ulteriori finalità di interesse pubblico, gli accordi e i patti di cui al comma 1 possono riguardare progetti proposti da enti gestori di edilizia residenziale ovvero da amministratori di condomíni, da imprese, anche individuali, dotate di almeno dieci impianti, da associazioni di categoria ovvero da consorzi o da comitati comunque denominati all’uopo costituiti fra imprese, professionisti o residenti per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati. A decorrere dall’anno 2018, i comuni possono deliberare detrazioni dall’imposta municipale propria (IMU) o dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base ad accordi o patti ai sensi del periodo precedente».Il comma 1 del medesimo art. 7 del decreto dispone che “nell’ambito degli accordi di cui all’ articolo 3 e dei patti di cui all’articolo 5, possono essere individuati specifici obiettivi per l’incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al primo periodo possono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati, ferma restando la finalità’ pubblica dell’intervento”. |
Costituitosi il condominio quest’ultimo tentò difendendosi che al mezzo avrebbero potuto accedere solo i condomini, ai quali erano state consegnate le chiavi, e non i loro inquilini.
Il giudice accoglieva la domanda dei danneggiati precisando che in giurisprudenza trovano ormai spazio, in applicazione dell’art. 2051 c.c., le variegate “ipotesi di fatti riconducibili ai danni causati dalle res in custodia del condominio.
Nel caso di specie, le chiavi dell’ascensore a cui è stato fatto riferimento, erano legittimamente detenute dagli inquilini che hanno testimoniato di non essere stati messi a conoscenza del malfunzionamento dell’ascensore e, pertanto, sarebbero dovuti essere tutelati ex art. 2051 c.c. anche loro, che avevano stipulato regolare contratto di locazione.
Venne infine, esclusa in quella sede la responsabilità della ditta tenuta alla manutenzione dell’impianto, sul presupposto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. non viene meno con il conferimento dell’incarico di manutenzione dell’ascensore affidato ad un’apposita ditta, in quanto l’impianto resta nella sfera di disponibilità e controllo dell’amministratore dello stabile che continua a mantenere il dovere di controllarne il funzionamento e di intervenire allo scopo di eliminare situazioni di pericolo.
In questo ambito la figura dell’amministratore risulta, pertanto, essenziale al fine di evitare che si determini un vuoto nella vigilanza e custodia nel caso di affidamento della manutenzione di beni o servizi comuni ad un’impresa specializzata ove quest’ultima ometta di effettuare le dovute opere di manutenzione, o non sia autorizzata dal condominio a effettuare lavori di straordinaria manutenzione.
Ebbene, la manutenzione della società esterna non esonera il condominio dal risarcimento dei danni in caso di caduta improvvisa della cabina, legata a un difetto di manutenzione dell’ascensore.
È noto infatti che lo stesso ha un dovere di controllo sull’impianto di ascensore e dunque risponde anche della caduta improvvisa della cabina. In proposito, il Tribunale di Palermo con sentenza n. 908/2016 si è pronunciato molto chiaramente sul punto affermando che il condominio è tenuto al risarcimenti in qualità di custode per l’incidente subito dall’utente che usa l’ascensore difettoso, anche se addetta alla manutenzione dell’impianto è una società esterna.
Gli elementi costitutivi della fattispecie della responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.) a carico del Condominio, quale ente di gestione dei beni comuni, sono due: la relazione di custodia tra il bene da cui è scaturito l’evento lesivo ed il Condominio; il nesso causale, ovvero la derivazione dell’evento lesione dal bene in custodia del Condominio.
Quanto alla relazione di custodia, essendo l’ascensore un bene condominiale, sotto questo profilo, non rileva l’affidamento della manutenzione dell’impianto ad un’impresa specializzata.
In tal caso, infatti, l’impianto continua a restare nella sfera di disponibilità e controllo dei proprietari dell’edificio, e quindi dell’amministratore dello stabile che continua a mantenere il potere-dovere di controllare l’ascensore e di intervenire allo scopo di eliminare situazioni di pericolo che possano insorgere dallo stesso. Tutte queste considerazioni rispondono all’esigenza di evitare che si determini un vuoto di vigilanza e custodia nel caso di affidamento della manutenzione di beni o servizi comuni ad un’impresa specializzata ove quest’ultima ometta di effettuare le dovute opere di manutenzione, restando salva, in caso di acclarata responsabilità del Condominio, la possibilità di agire in rivalsa nei confronti dell’impresa appaltatrice della manutenzione.
Pertanto, l’amministratore del condominio ha il compito di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, col conseguente obbligo di vigilare affinché non rechino danni a terzi o agli stessi condomini.
Quest’obbligo non viene meno neanche nell’ipotesi in cui il Condominio appalti a terzi lavori riguardanti le parti comuni dell’edificio condominiale.
Non sempre, tuttavia, la giurisprudenza ha concluso a favore dei danneggiati, come dimostra un’altra recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, III sez. civile n. 12895/2016. Ebbene, la corte di legittimità a fronte di un ricorso del danneggiato, contro il Condominio e la ditta di manutenzione volto a ottenere il risarcimento del danno, ex art. 2051 c.c., subito in conseguenza di una rovinosa caduta mentre usciva dall’ascensore attribuita al malfunzionamento dello stesso che si era arrestato più in basso con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al piano di uscita.
Nella specie, la Corte d’Appello aveva rigettato la domanda dell’attrice ravvisando il caso fortuito consistente nel comportamento disattento e negligente della danneggiata atto ad interrompere il nesso di causa tra l’evento ed il danno.
Ricostruzione questa confermata poi anche in sede di legittimità poiché come motivato dalla Suprema Corte, ai sensi dell’art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito.
Nella specie, infatti, il dislivello di circa 20 centimetri avrebbe potuto essere intrinsecamente pericoloso; ma, le condizioni di illuminazione e la presenza della doppia porta, avrebbero reso superabile il pericolo, comunque ingeneratosi, se la danneggiata non avesse tenuto un comportamento disattento.