
Pignoramento dell’abitazione di un contribuente moroso
Equitalia non può pignorare l’abitazione di proprietà di un contribuente moroso. Una interpretazione giurisprudenziale innovativa ed inedita. |
In materia di riscossione delle imposte iscritte a ruolo, il c.d. Decreto del “Fare” (DL n.69 del 21.06.2013) ha introdotto nuove regole per la fase dell’esecuzione esattoriale e ha previsto una serie di limitazioni ai poteri dell’Agente della Riscossione anche in tema di pignoramenti immobiliari.
“Ferma la facoltà d’intervento ex art. 499 c.p.c. , l’agente della riscossione … può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera € 120.000,00…”, questo è quanto sancisce l’articolo 76 del D.P.R. 602/1973 modificato.
Il novellato articolo è stato per la prima volta applicato in sede giurisdizionale (Tribunale di Ragusa, Ordinanza del 21.09.2016) ordinaria, impedendo all’Agente di Riscossione di pignorare l’abitazione di proprietà di un contribuente moroso.
Era accaduto che un contribuente, in quanto debitore della società XXX, aveva subito il pignoramento del proprio immobile. Nella procedura esecutiva si insinuava anche la Società Riscossione Sicilia (equivalente Equitalia per la realtà isolana) per un credito di circa settantamila euro.
Avendo la società XXX poi depositato atto di rinuncia alla prosecuzione del giudizio, l’agente di riscossione chiedeva, invece, al giudice di continuare il procedimento con la vendita all’asta dell’immobile in funzione del solo credito erariale vantato.
Fondandone il presupposto sul novellato articolo 76 del DPR 602/1973, il contribuente ha presentato opposizione all’esecuzione, in quanto l’Agente di Riscossione:
- non da’ corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, …, …. è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
- non da’ corso all’espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti “beni essenziali” e individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Agenzia delle entrate e con l’Istituto nazionale di statistica;
- nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro.
- L’espropriazione può essere avviata se e’ stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.).
In sostanza la tesi del ricorrente era quella di ritenere applicabile, anche in sede esecutiva ordinaria, la norma riservata ai procedimenti di esecuzione esattoriale.
L’Ordinanza emessa dal Tribunale di Ragusa sposa la tesi del ricorrente e sancisce che il contribuente esecutato per debiti verso enti pubblici può essere soggetto all’espropriazione immobiliare solo per debiti superiori ad € 120.000,00 (“l’ultimo comma della norma parla di “franchigia di €120.000,00″così facendo riferimento ad un esonero dall’espropriazione immobiliare” si legge nell’Ordinanza) anche quando l’agente della riscossione abbia deciso di procedere con un’esecuzione ordinaria anziché con quella esattoriale, dal momento che non sussistono ragioni procedurali per differenziare il trattamento del debitore, con riferimento all’entità del debito, in sede esecutiva.
In buona sostanza la Corte ha ritenuto di interpretare la disposizione legislativa non in ragione della specialità del rito esattoriale menzionato dalla norma, bensì per l’intento di agevolare i debitori, esonerandoli dal subire un’esecuzione immobiliare in presenza dei requisiti oggettivi cristallizzati nella norma in disamina.
Il giudizio della Corte si è basato sulle seguenti principali argomentazioni:
la noma (articolo 76 citato) è stata modificata dalla Legge 98/2013 intitolata, per l’appunto, “disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, e, pertanto, esula dalla sede del procedimento esecutivo a cui è destinata;
lo scopo della norma principale è la tutela del debitore quale soggetto debole.
L’agente della riscossione non può dare corso all’espropriazione agendo sulla casa di abitazione e neppure può dare corso all’espropriazione sui beni appartenenti ad uno specifico paniere, in quanto considerati essenziali per il debitore;
la norma discorre, nella fattispecie, di “franchigia di € 120.000,00” così facendo riferimento ad un esonero dall’espropriazione immobiliare assoluto e generale.
Si tratta di una interpretazione innovativa in quanto il giudice collegiale del procedimento cautelare ha ritenuto che il debitore erariale debba essere tutelato a prescindere e quindi ha ritenuto di interpretare lo spirito della legge estendendone le tutele introdotte e dal novellato articolo 76 del DPR 602/1973 anche al procedimento di esecuzione immobiliare ordinaria.
E’ la prima volta che accade.
TRIBUNALE DI RAGUSA
Ordinanza del 21.09.2016
ORDINANZA
A scioglimento della riserva presa all’udienza del 15.9.2016 il collegio osserva quanto segue: XXX quali debitori esecutati nella procedura esecutiva immobiliare RGE 209/2009, proponevano davanti al GE opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
il G.E. con ordinanza del 16.5.2016 ritenendo infondata l’opposizione rigettava Pistan7.a di sospensione;
Avverso tale provvedimento proponevano tempestivo reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. gli esecutati;
Il reclamo è fondato;
Non è contestato, e risulta anche dai documenti in atti, che la procedura esecutiva immobiliare era stata intrapresa dalla BAPR nei confronti di entrambi i coniugi esecutati; nel corso della procedura era intervenuta ex art. 499 c.p.c. la Riscossione Sicilia spa, con 4 atti di intervento, tutti nei confronti del debitore per un totale di €69.775,66; successivamente la BAPR depositava atto di rinuncia alla esecuzione e quindi la Riscossione Sicilia diveniva creditore procedente; nessun altro creditore partecipa alla procedura;
In materia di esecuzioni esattoriali, l’art. 76 DPR 602/1973, come riformulato dall’art. 52 L. 98/2013, prevede che “ferma la facoltà dì intervento ex art. 499 c.p.c. , l’agente della riscossione…può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera € 120.000,00…”;
Tale novella si applica anche ai procedimenti esecutivi esattoriali già in corso alla data di entrata in vigore dell’art. 52, L. 98/2013 (si veda Cass. Civ. 2014/19270);
E fondala la tesi dei debitori opponenti secondo cui tale norma, pur essendo inserita nella disciplina della esecuzione esattoriale, è applicabile anche nelle procedure esecutive ordinarie nel caso in cui l’agente della riscossione diventi il creditore procedente, come nel caso dì specie;
Si deve considerare che sarebbe irragionevole ritenere che il debitore esentato per debiti verso enti pubblici debba essere soggetto all’espropriazione immobiliare per debiti inferiori ad € 120.000,00solo perché la Riscossione Sicilia abbia deciso di procedere con un’esecuzione ordinaria anziché con un esecuzione esattoriale;
Si deve anche considerare che sebbene la procedura esecutiva esattoriale sia una procedura che per buona parte è gestita autonomamente dall’agente della riscossione, con il controllo differito dell’autorità giudiziaria, tuttavia non sussistono ragioni procedurali per differenziare il trattamento del debitore che subisce l’esecuzione esattoriale con riferimento all’entità del debito;
Appare dunque preferibile l’interpretazione secondo cui la disposizione di cui all’art. 76 DPR602/1973 non è dettata in ragione della specialità del rito esattoriale, bensì allo scopo di agevolare i debitori esonerandoli dal subire un’esecuzione immobiliare: infatti la norma è stata introdotta dalla L. 98/2013, intitolata “disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
Inoltre dalla formulazione dell’art. 76 DPR 602/1973 si ricavano altri elementi per sostenere che scopo della norma sia tutela del debitore quale soggetto debole: infatti l’art. 76 prevede che l’agente della riscossione non può dare corso all’espropriazione agendo sulla casa di abitazione e neppure può dare corso all’espropriazione sui beni appartenenti ad uno specifico paniere di beni considerati essenziali per il debitore; infine l’ultimo comma della norma parla di “franchigia di € 120.000,00″così facendo riferimento ad un esonero dall’espropriazione immobiliare;
Dunque tale disposizione può essere applicata anche alle procedure ordinarie quando l’Agente della Riscossione è unico creditore procedente;
Per quanto detto, sussiste la probabile fondatezza dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. presentata dagli esecutati e quindi il reclamo deve essere accolto;
Le spese di lite della fase di reclamo devono essere interamente compensate tenuto conto dell’assenza di precedenti giurisprudenziali;
P.Q.M.
In riforma dell’ordinanza del GE del 16.5.2016 nella procedura esecutiva immobiliare RGE 209/2009, sospende la procedura esecutiva;
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Ragusa, lì 17.9.2016