
Cartelle di pagamento: come e dove effettuare la notifica
“La notifica ai condominii degli edifici, in quanto semplici ‘enti di gestione’ non dotati né di soggettività giuridica, ancorché imperfettamente di autonomia patrimoniale, sia pure limitata, va effettuata all’amministratore, costituente l’elemento che unifica, all’esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari” (Cass. ord. n. 27352 del 29/12/2016).Quando il domicilio del condominio coincide con quello dell’amministratore?Analizziamo il caso specifico preso in esame dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 25276 del 25 ottobre 2017 |
Il Condominio può essere, e sovente accade peraltro, destinatario di atti giudiziari, la cui conoscibilità assume, o può assumere in un momento successivo, notevole importanza.
Ricordiamo che per notifica degli atti giudiziari si intende quella particolare forma di comunicazione effettuata, per essere ritenuta valida, a mezzo di ufficiale giudiziario in modo da dare ragionevole certezza che il destinatario abbia validamente ricevuto l’atto.
La prova di aver regolarmente notificato l’atto spetta sempre e comunque a chi ha effettuato la notifica.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, la notifica di un atto giudiziario indirizzato al Condominio deve essere effettuata presso il domicilio dell’amministratore del Condominio stesso. Con sentenza n. 27352 del 29 dicembre 2016 la stessa sancisce, infatti, che “la notifica ai condominii degli edifici, in quanto semplici ‘enti di gestione’ non dotati né di soggettività giuridica, ancorché imperfettamente di autonomia patrimoniale, sia pure limitata, va effettuata all’amministratore, costituente l’elemento che unifica, all’esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari”.
Abbiamo appurato che l’avviso di accertamento indirizzato al condominio, quale ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, debba essere notificato all’amministratore, persona fisica, ai sensi degli artt. 139 e segg. c.c. e, pertanto, a mani dello stesso ovvero spedita per posta raccomandata A/R nel luogo di abitazione o dove l’amministratore ha l’ufficio.
Cosa accade, invece, in assenza dell’amministratore? Il plico può essere consegnato anche al portiere?
In assenza dell’amministratore, l’atto può essere consegnato ad una persona di famiglia o addetta alla casa o all’ufficio, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
Il plico può essere consegnato anche al portiere dello stabile in condominio, da considerarsi a tutti gli effetti “ufficio” dell’amministratore, “ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l’organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni” (Cass. ord. n. 27352 del 29/12/2016).
Questo il principio che, con l’ordinanza n. 25276, pubblicata in data 25 ottobre 2017, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione.
Analizziamo il caso specifico.
La vicenda
Il condominio proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli a seguito di notifica di alcune cartelle di pagamento relative al mancato pagamento dell’ICI per gli anni 2002 e 2003, eccependo l’omessa notificazione dell’avviso di accertamento in forza del quale erano state emesse le cartelle di pagamento.
La Commissione Tributaria rigettava il ricorso.
Veniva dunque proposto gravame dinnanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Campania. Questa riteneva la notificazione valida sulla base del seguente ragionamento. Nel caso preso in esame, era accaduto che l’avviso di ricevimento non era stato consegnato al destinatario del condominio (l’amministratore), in quanto temporaneamente assente, dunque immesso nella cassetta dello stabile ed il plico depositato presso l’ufficio postale, con conseguente comunicazione di avvenuto deposito. La notificazione sarebbe, tuttavia, da ritenersi comunque valida, dal momento che tra le cassette postali dinnanzi all’ingresso del condominio avrebbe dovuto esserci necessariamente anche quella dell’amministrazione, in mancanza, sarebbe stato violato l’art. 17 del D.Lgs. 546/1992, il quale: “obbliga alle parti di eleggere domicilio o indicare una residenza o una sede agli effetti delle comunicazioni o delle notificazioni.
Si tratterebbe di un onere per le parti perché non può pensarsi che in mancanza di un portiere che possa indicare il nominativo dell’amministratore la notifica debba comunque risultare irregolare”.
Il condominio propone allora ricorso per Cassazione, eccependo la violazione degli artt. 139, 140 e 145 c.p.c..
La decisione della Corte
Con l’ordinanza n. 25276 del 25 ottobre 2017, la Corte di Cassazione ribadisce quanto affermato già in sentenza n. 27352 del 29 dicembre 2016, ovverosia che la notifica al condominio di edifici, in quanto semplice “ente di gestione” privo soggettività giuridica, vada effettuata, seguendo le regole stabilite per le persone fisiche, all’amministratore, consegnando l’atto direttamente “in mani proprie” o ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e ss. cod. proc. civ.
Nel caso preso in esame, l’avviso di accertamento è stato notificato non presso l’amministratore del condominio, bensì presso il condominio stesso; di conseguenza, “la procedura relativa all’irreperibilità del destinatario per uno degli avvisi e quella di compiuta giacenza per l’altro è stata eseguita con riferimento al condominio e non alla persona fisica dell’amministratore”: Questo, nonostante non vi fosse prova che “presso lo stabile condominiale esistessero locali, in particolare una portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l’organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni” (condizione dichiarata, invece, quale requisito necessario per la notifica allo stabile condominiale dalla Cass. ord. n. 27352 del 29/12/2016).
Anzi, il mancato recapito e l’intervenuta compiuta giacenza depone per la mancanza di un simile locale che poteva essere ritenuto “ufficio” dell’amministratore” (Cass. ord. n. 25276 del 25 ottobre 2017).
Conclusione
Il ricorso viene accolto e la sentenza cassata; le cartelle di pagamento annullate, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali di legittimità.