
Privacy: varato il primo Codice di Condotta degli Amministratori di Condominio
Con il Dlgs. 101/18 trovato attuazione con una legge dello Stato italiano il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio, emanato il 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). |
IL 2019 sarà un anno di grandi cambiamenti e novità nell’attività professionale: il nuovo regolamento sulla tutela dei dati personali e la fatturazione elettronica, cambieranno gran parte di quelle che erano le certezze consolidate di uno studio di amministrazione condominiale.
Della fatturazione elettronica si dirà nelle pagine seguenti, desidero qui soffermarmi sul Dlgs. 101/18 recante le disposizioni per l’adeguamento del Dlgs 196/2003 (il previgente c.d.”Codice della Privacy”) alle disposizioni del regolamento (Ue) 2016/679, il ben noto “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (c.d. GDPR 16/679).
Con le abrogazioni introdotte dal Dlgs 101/2018, si assiste ad un tentativo del legislatore delegato di “salvare il salvabile” del Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196, con la conseguenza che agli operatori chiamati a rispettare il testo emendato sarà richiesto, certamente, uno sforzo interpretativo e di adeguamento non trascurabile.
Ne è cosciente lo stesso legislatore che infatti ha previsto “una fase di adattamento” in cui si terrà conto delle difficoltà incontrate, ai fini della compliance con il Regolamento e con il DLgs 101/2018 stesso, nel caso siano da irrogare le sanzioni a carico di eventuali trasgressori.
Considerato che, come recita il proverbio “chi fa potrebbe anche sbagliare” a tutela dei propri iscritti UNAI ha ritenuto di cogliere una opportunità che GDPR 679/16 offre: quella di autoregolamentarsi per mitigare le conseguenze di eventuali errori involontari, che per la norma sarebbero comunque “trasgressioni” e quindi sanzionabili.
La nostra Associazione ha, quindi, aderito al primo progetto di Codice di Condotta Privacy in materia condominiale, apportandovi il proprio contributo di esperienza e di professionalità.
L’importanza di detta adesione è ben specificata nello stesso Regolamento europeo 16/679 e nel successivo decreto di armonizzazione nazionale D.Lgs 101/18.
In particolare, l’Articolo 40 del Reg. UE 16/679, rubricato: Codici di condotta, detta: “1. Gli Stati membri, le autorità di controllo, il comitato e la Commissione incoraggiano l’elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.
- Le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o responsabili del trattamento possono elaborare i codici di condotta, modificarli o prorogarli, allo scopo di precisare l’applicazione del presente regolamento”.
Il predetto codice è stato sottoposto all’attenzione del garante per la tutela dei dati personali come previsto dal punto 5. del medesimo articolo, che specifica: “Le associazioni e gli altri organismi di cui al paragrafo 2 del presente articolo che intendono elaborare un codice di condotta o modificare o prorogare un codice esistente sottopongono il progetto di codice, la modifica o la proroga all’autorità di controllo competente ai sensi dell’articolo 55. L’autorità di controllo esprime un parere sulla conformità al presente regolamento del progetto di codice, della modifica o della proroga e approva tale progetto, modifica o proroga, se ritiene che offra in misura sufficiente garanzie adeguate.”
Inoltre, all’Art. 83 del GDPR, rubricato “Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie” è previsto al n. 2: “Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso … (omissisi). Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l’ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene debito conto dei seguenti elementi:
…. “j) l’adesione ai codici di condotta approvati ai sensi dell’articolo 40”;
Come si vede, il “codice di condotta” è un efficace, “parafulmini” sicché UNAI ha ritenuto prioritario aderire al progetto di codice di condotta per gli Studi di amministrazione condominiale, onde poter fornire un importante servizio e una linea guida ai nostri associati, anche se ciò ha comportato di dover condividere il progetto stesso con altre realtà associative, con le quali mai avremmo pensato, in passato, di collaborare.
Ciò non di meno, si è trattato del male minore e talvolta il fine giustifica i mezzi.
In questo scorcio di fine anno abbiamo già organizzato alcuni seminari, da soli presso la nostra sede di Roma (collegati in streeming con il resto d’Italia) e insieme agli altri firmatari.
Altri eventi seguiranno, secondo necessità.
Sull’Agenda UNAI 2019 abbiamo anche riportato un estratto delle tematiche principali del Regolamento e una sintetica guida.
Le nuove norme Privaci solo l’ultimo inciampo che il legislatore suole disseminare sul nostro cammino professionale, ma sapremo adeguarci e superare anche questa prova con la professionalità e la grinta che ci contraddistinguono.
Il 2019 è ancora l’anno del nostro 50° anniversario … fino al 19 febbraio 2019.
Nell’ambito di una categoria, dove nascono e muoiono in continuazione nuove sedicenti associazioni, UNAI è un punto di riferimento saldo, anche per il legislatore.
Stiamo proseguendo la nostra battaglia per l’Albo professionale, anche contro le storture del millantato “registro” che altri vorrebbero istituito, ma che, con le caratteristiche ipotizzate, sarebbe solo una nuova beffa. Se si tornerà all’idea iniziale di un registro selettivo e qualificante che lo si chiami albo o registro ci è indifferente, ma sia chiaro che noi vogliamo l’Albo … comunque denominato.
La nostra idea e la nostra determinazione alla fine saranno vincenti … intanto stiamo acquisendo consensi anche fra gli altri soggetti interessati alla questione.