
Dlgs. 101/2018: finalmente l’Italia dà concreta attuazione al GDPR (UE) 2016/679
Con il Dlgs. 101/18 trovato attuazione con una legge dello Stato italiano il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio, 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). |
Il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101 (il “DLgs 101/2018”), recante le disposizioni per l’adeguamento del Dlgs 196/2003 (il “Codice” o “Codice della Privacy”) alle disposizioni del regolamento (Ue) 2016/679, il ben noto “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (il c.d. GDPR 2016 “Regolamento”).
Il DLgs 101/2018, è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU n. 205 del 4-9-2018) il 4 settembre 2018 ed è composto da 27 articoli, molti dei quali abrogano le disposizioni del Codice previgente che, all’esito di un giudizio di compatibilità, sono risultate contrastanti con le disposizioni (“orizzontali”) del Regolamento.
Con le abrogazioni introdotte dal Dlgs 101/2018, si assiste ad un tentativo del legislatore delegato di “salvare il salvabile” del Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196, con la conseguenza che agli operatori chiamati a rispettare il testo emendato sarà richiesto, certamente, uno sforzo interpretativo e di adeguamento non trascurabile.
Ne è cosciente lo stesso legislatore che infatti ha previsto “una fase di adattamento” in cui si terrà conto delle difficoltà incontrate, ai fini della compliance con il Regolamento e con il DLgs 102/2018 stesso, nel caso siano da irrogare le sanzioni a carico di eventuali trasgressori (art. 22, comma 13).
In questo contesto, particolare rilievo assumono le disposizioni processuali, quelle transitorie e quelle finali che “traghettano” il regime normativo precedente verso un nuovo assetto sistematico della privacy italiana. Tali disposizioni, salvo qualche refuso e alcune imprecisioni terminologiche e/o formalistiche (peraltro già individuate dal legislatore delegato in un documento di “errata corrige” pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” del 12 settembre 2018 n. 212), appare, ad una prima lettura, in linea con il quadro del GDPR europeo.
Ciò non di meno, le numerose abrogazioni dichiarate dall’articolo 27 deI Dlgs 101/2018, unitamente a tutte le modifiche e sostituzioni introdotte dalle altre disposizioni del DLgs 101/2018 sono premessa a future difficoltà di coordinamento e comprensione cui andranno incontro imprese e tecnici della materia.
Tra le tante abrogazioni operate dal DLgs 101/2018 vanno ricordate quelle relative al quadro sanzionatorio, con cui il Governo ha “recepito” appieno l’irrigidimento imposto dal legislatore europeo, sotto il profilo pecuniario.
Un aspetto sicuramente significativo è la scomparsa, dal panorama legislativo nazionale, delle “autorizzazioni generali” – strumento cui i titolari del trattamento attingevano per avere delucidazioni sulle misure di sicurezza da applicare a tutti i trattamenti analoghi a quelli oggetto del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, così come scompaiono le “verifiche preliminari”, lasciando, così, “scoperto” il titolare che tendeva a rifugiarsi sotto l’ombrello” del Garante.
Vengono meno anche tutti i principi generali che guidavano gli operatori ad una corretta interpretazione del Codice previgente. Parimenti nefasta è l’abrogazione delle norme in tema di misure di sicurezza, ivi incluso l’Allegato B al Codice (Disciplinare Tecnico).
Il nuovo impianto è conseguenza dell’adozione del principio dell’accountability di cui all’articolo 5 del Regolamento, secondo cui spetta solamente al titolare individuare e applicare le più idonee e pertinenti misure tecniche e operative ai trattamenti da questi effettuati.
Questo orientamento “anglosassone” di approccio alla legge, è sicuramente nuovo e disorientante per noi italiani abituati a leggi invadenti e prescrittive fino all’esagerazione. E’ auspicabile che il Garante provveda, in tempi piuttosto rapidi, ad adottare tutti i provvedimenti contemplati dal DLgs 101/2018 (ad esempio, quelli a carattere generale di cui all’articolo 21 del DLgs 101/2018 o quelli a carattere particolare per’ il trattamento dei dati genetici, biometrici e sanitari ex articolo 2-septies del Codice della Privacy) al fine di fornire opportune indicazioni e linee guida a tutti gli operatori di settore.
L’amministratore dovrà essere molto geloso dei dati in suo possesso e informarne i condomini.
Premesso che, da quanto è dato capire, non occorre più il consenso al trattamento dei dati nel caso che, come per il condominio!)) tale trattamento sia insito e propedeutico all’adempimento del contratto sottoscritto dalle parti, preso atto di quanto fin qui analizzato, UNAI propone la seguente informativa, con riserva di adeguarla e/o apportarvi modifiche, in itinere, in conseguenza di variazioni interpretative.
Stimato condomino,
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